1. È istituito, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale degli impianti protesici mammari, di seguito denominato «Registro nazionale».
2. Nel Registro nazionale sono conservati tutti i dati relativi agli impianti protesici mammari impiantati in Italia, sia nell'ambito della chirurgia plastica che della chirurgia estetica, con particolare riguardo alle informazioni concernenti la durata degli impianti, gli effetti collaterali ad essi connessi e l'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni.
3. L'accesso ai dati contenuti nel Registro nazionale è consentito a tutti coloro che vi facciano richiesta, per motivi di studio o di ricerca, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e delle altre disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a disciplinare la struttura e l'attività del Registro nazionale, le modalità di conservazione dei dati e i criteri di accesso alle informazioni da parte del pubblico.